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Ordinanza — n. 40379/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal grounds lacking specific factual references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40379/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the legal grounds were too generic and failed to cite specific passages in the lower court's reasoning. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the personal use of seized goods, arguing against the court's exclusion of such use. The court rejected this because the appeal did not provide the precise legal arguments required by law for a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal for legitimacy is inadmissible if the grounds are formulated in a generic manner, lacking the precise enumeration of legal reasons and appropriate references to the motivation of the contested act.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic legal grounds legitimacy proceeding specific factual references Cassation procedure censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINI BENIAMINO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 16/03/1978 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; Yìr n. 20732/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Beniamino Bertolini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto formulati in modo generico, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (si veda la pagina 4 quanto alla ricostruzione del fatto, alla valutazione delle prove e all'esclusione che la sostanza fosse destinata a uso esclusivamente personale); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.