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Ordinanza — n. 40377/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to alleged law violation despite parties' agreed penalty legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40377/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sperandeo Raffaele inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant alleged a violation of law and lack of reasoning regarding the sanction, the court noted that the penalty agreed upon by the parties was not illegal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal alleging a violation of law or lack of reasoning is inadmissible if the contested sanction, though criticized, is not legally flawed and the procedural requirements for admissibility are not met.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility violation of law allegation lack of reasoning defense parties agreed penalty procedural costs award sanzioni penali motivi di cassazione sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
20728/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Sperandeo Raffaele avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
288577 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
20728/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Sperandeo Raffaele avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
288577 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANDEO RAFFAELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/02/1977 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20728/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Sperandeo Raffaele avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile perché si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio sebbene la pena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.