Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are inadmissible for lack of legal basis in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Umberto Liccardo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the arguments presented were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court with legally sound reasoning. Consequently, the court found no grounds for re-examination in cassation, as the substantive facts and sentencing determinations were already properly adjudicated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Cassation appeals are inadmissible when grounds are merely repetitive of issues already decided by lower courts with correct legal reasoning, or when they concern sentencing determinations supported by sufficient and non-illogical motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCARDO UMBERTO nato a ISCHIA il 25/05/1972 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20720/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Umberto Liccardo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto; - meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le pagine n. 4 e n. 5 della sentenza impugnata in riferimento al motivo n. 1, con cui si deduce che la detenzione dello stupefacente era per uso esclusivamente personale, nonché la pagina n. 5, con riferimento al motivo n. 2, con cui si censura l'omessa qualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), - afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (si vedano le pagine n. 5 e n. 6 della sentenza impugnata in riferimento al motivo n. 3, sulla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e la pagina n. 6, in riferimento al motivo n. 4, relativo all'aumento per la continuazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025