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Ordinanza — n. 40374/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40374/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40374/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURAY OUSMAN nato il 11/01/1990 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20719/2025 letto il ricorso proposto nell'interesse di Ousman Touray avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (attenendo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (si vedano pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40374/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.

Parole chiave

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esame di cassazione persecuzione dei Tamil opposizione impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURAY OUSMAN nato il 11/01/1990 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20719/2025 letto il ricorso proposto nell'interesse di Ousman Touray avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (attenendo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (si vedano pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.