Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds seek re-evaluation of evidence and sentencing outside of appellate review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marasco Carmela inadmissible, ruling that the cited grounds fall outside the scope of appellate review. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of mitigating circumstances under Article 114 of the Penal Code, but the court found these arguments aimed at re-reading facts rather than correcting specific judicial errors. Consequently, the court upheld the lower court's judgment on both criminal responsibility and sentencing, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 114 c.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to specific legal errors and cannot serve as a vehicle for re-evaluating evidence or requesting alternative interpretations of facts absent a clear misreading of procedural or substantive law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARASCO CARMELA nato a NAPOLI il 10/03/1988 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20710/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Marasco Carmela avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria dell'avvocato Giuseppe De Gregorio, difensore dell'imputata; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - volti a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (sul motivo n. 1, con cui contesta la responsabilità per il reato, si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; sul motivo n. 2, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., si vedano le pagine 4 e 5); - afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.