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Ordinanza — n. 40370/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of guilt claims and procedural defect under Art. 129. The court rejected the appeal against the second-instance judgment. The ruling confirms that waiving guilt arguments precludes challenging procedural flaws under Art. 129. The decision applies established case law regarding the scope of admissible appeals. The court ordered the appellant to pay procedural costs and fines. This case clarifies the limits of appeals when guilt is explicitly waived. The judgment emphasizes strict adherence to procedural rules in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40370/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment alleging violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the lack of reasoning on procedural grounds. However, the court noted the appellant had explicitly renounced all arguments concerning the defendant's guilt, which precluded the appeal from being examined on those specific procedural defects. Consequently, the court applied the relevant provisions to dismiss the request entirely.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a judgment rendered under Art. 599-bis c.p.p. is inadmissible if the appellant renounces all grounds regarding the defendant's guilt, thereby excluding the possibility of challenging the judgment for violations of Art. 129 c.p.p. or lack of reasoning on those specific points.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility waiver of guilt arguments Article 129 procedural defect second instance judgment procedural costs and fines rinuncia al dibattimento orale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
20699/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Guido De Matteo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., è inammissibile perché si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
276102 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
20699/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Guido De Matteo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., è inammissibile perché si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
276102 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01
pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEO GUIDO nato a NAPOLI il 13/11/1967 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20699/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Guido De Matteo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile perché si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.