Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing and continued external execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Bianco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's complaints regarding the lack of motivation for Article 131-bis of the Penal Code and the continuation of external execution were merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the judgment was upheld because the lower court's reasoning was sufficient, logical, and free from manifest incongruities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded as they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct and coherent reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO FRANCESCO nato a MADDALONI il 27/12/1988 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20698/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Bianco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono manifestamente infondati in quanto: il primo motivo -con cui si censura il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.- e il secondo motivo -con cui si censura il difetto di motivazione in ordine alla continuazione esterna- sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pag. 4 sentenza impugnata, che contiene una esaustiva motivazione sull'abitualità della condotta, e pagine 5 e 6, sull'insussistenza dei presupposti per la continuazione); il terzo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, non si confronta con la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.