Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing discretion and mitigating circumstances at final review stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised concerned the determination of punitive treatment and mitigating circumstances. The appellant argued for the application of generic mitigating factors and denied recidivism, but the Court found these issues belong to the trial phase. Consequently, the judgment was upheld as non-censurable since it was sufficiently motivated and properly examined the defense's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the determination of punitive treatment or the recognition of recidivism and generic mitigating circumstances, as these matters are not subject to review at the final stage if the lower court's decision is sufficiently motivated.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VITA DANIELE nato a PALERMO il 24/02/1975 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; rpr- n. 20689/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Di Vita avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e riconoscimento della recidiva) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (si veda pagina n. 4 per la recidiva e pagina n. 5 per le circostanze attenuanti generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.