Ordinanza — n. 40367/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BENEDETTIS ANGELO nato a SAN VALENTINO TORIO il 29/08/1956 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20688/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo De Benedettis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso (omessa notificazione del decreto di citazione in appello) è manifestamente infondato, in quanto dopo un primo tentativo di notificazione al domicilio eletto, tentativo non andato a buon fine perché l'imputato risultava sconosciuto all'indirizzo indicato, il decreto è stato notificato via PEC al difensore di fiducia il 03/03/2025, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., come risulta dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della censura; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40367/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BENEDETTIS ANGELO nato a SAN VALENTINO TORIO il 29/08/1956 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20688/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo De Benedettis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso (omessa notificazione del decreto di citazione in appello) è manifestamente infondato, in quanto dopo un primo tentativo di notificazione al domicilio eletto, tentativo non andato a buon fine perché l'imputato risultava sconosciuto all'indirizzo indicato, il decreto è stato notificato via PEC al difensore di fiducia il 03/03/2025, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., come risulta dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della censura; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.