Ordinanza — n. 40366/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENEA LEONARDO nato a PALERMO il 26/06/1990 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20683/2025 letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Enea avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - la censura prospettata, diretta a contestare la motivazione quanto all'aumento per la continuazione disposto per il reato satellite è manifestamente infondata atteso che, sul punto, le argomentazioni dei giudici di merito non meritano censure, perché adeguate anche considerando il portato minimale dell'aumento decretato (si veda pagina 7 sentenza di primo grado); - la censura afferente alla determinazione del trattamento punitivo è manifestamente infondata perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (si veda pagina 2 della sentenza di appello) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40366/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENEA LEONARDO nato a PALERMO il 26/06/1990 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20683/2025 letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Enea avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - la censura prospettata, diretta a contestare la motivazione quanto all'aumento per la continuazione disposto per il reato satellite è manifestamente infondata atteso che, sul punto, le argomentazioni dei giudici di merito non meritano censure, perché adeguate anche considerando il portato minimale dell'aumento decretato (si veda pagina 7 sentenza di primo grado); - la censura afferente alla determinazione del trattamento punitivo è manifestamente infondata perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (si veda pagina 2 della sentenza di appello) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.