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Ordinanza — n. 40365/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely repetitive of merits already decided correctly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40365/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mango Pietrantonio inadmissible. The court found that the arguments raised were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; grounds for cassation appeal must not be merely repetitive of merits already decided; appeals based on repetitive arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits already decided cassation procedure procedural costs detenzione di stupefacenti azione di convalida del sequestro sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGO PIETRANTONIO nato a SANT'AGATA DE GOTI il 14/06/1986 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20681/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietrantonio Mango avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 3 e 4 della sentenza impugnata quanto alla finalità di cessione dello stupefacente detenuto); - afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.