Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40364/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing adequacy rather than legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40364/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the statutory exceptions for cassation. The appellant challenged the adequacy of the imposed sentence, while the prosecution and court argued that only specific legal errors regarding the defendant's will, correlation, qualification, or penalty legality permit such appeals. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges the adequacy of the sentence, as only specific statutory grounds such as errors in legal qualification or the legality of the penalty are permitted.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility adequacy of sentence public prosecutor appeal rights sentencing adequacy challenge procedural law limitations controllo della commisurazione della pena aggravamento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBAYOUMI ADAM MADI ELSAYED MOHAMED MOHA ( CUI 05V332Q ) nato il 20/10/2004 avverso la sentenza del 27/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; \. n. 20671/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Elbayoumi Adam Madi Elsayed Mohamed Moha (CUI 05V332Q) avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena, è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, si censura l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.