Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing adequacy rather than legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the statutory exceptions for cassation. The appellant challenged the adequacy of the imposed sentence, while the prosecution and court argued that only specific legal errors regarding the defendant's will, correlation, qualification, or penalty legality permit such appeals. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges the adequacy of the sentence, as only specific statutory grounds such as errors in legal qualification or the legality of the penalty are permitted.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBAYOUMI ADAM MADI ELSAYED MOHAMED MOHA ( CUI 05V332Q ) nato il 20/10/2004 avverso la sentenza del 27/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; \. n. 20671/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Elbayoumi Adam Madi Elsayed Mohamed Moha (CUI 05V332Q) avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena, è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, si censura l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.