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Ordinanza — n. 40362/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40362/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40362/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO ROSARIO nato a NAPOLI il 01/11/1985 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20666/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario De Stefano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - il motivo n. 1 con cui si contesta la responsabilità, è proposto per la prima volta in sede di legittimità; - il motivo n. 2 (relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, che contengono una esaustiva motivazione sulla elevata gravità del fatto); - i motivi n. 3 e 4, afferenti alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento punitivo, sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata (si veda pagina 3) è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40362/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 20666/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario De Stefano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - il motivo n. 1 con cui si contesta la responsabilità, è proposto per la prima volta in sede di legittimità; - il motivo n. 2 (relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, che contengono una esaustiva motivazione sulla elevata gravità del fatto); - i motivi n. 3 e 4, afferenti alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento punitivo, sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata (si veda pagina 3) è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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punibilità attenuazione libera della pena scemata imputabilità impunità irresponsabilità esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
2 (relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO ROSARIO nato a NAPOLI il 01/11/1985 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20666/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario De Stefano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - il motivo n. 1 con cui si contesta la responsabilità, è proposto per la prima volta in sede di legittimità; - il motivo n. 2 (relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, che contengono una esaustiva motivazione sulla elevata gravità del fatto); - i motivi n. 3 e 4, afferenti alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento punitivo, sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata (si veda pagina 3) è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025