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Ordinanza — n. 40359/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40359/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40359/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATIFI NABIL nato il 16/06/1997 avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20637/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di El Atifi Nabil avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena, è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, l'eccessività della pena, non illegale, applicata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40359/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 20637/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di El Atifi Nabil avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena, è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, l'eccessività della pena, non illegale, applicata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale proporzionalità della pena adeguamento della pena motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATIFI NABIL nato il 16/06/1997 avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20637/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di El Atifi Nabil avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena, è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, l'eccessività della pena, non illegale, applicata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso in data 21 novembre 2025. Il Co stensore Il Pr idente Fede Massi Ric