Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds seek re-evaluation of evidence and sentencing outside of legality review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Improta's appeal inadmissible because his arguments sought a re-evaluation of evidentiary sources and sentencing determinations. Improta contended that the lower court misinterpreted processual emergencies and lacked logical reasoning in its penalty assessment. The court rejected these claims, ruling that such arguments are not permitted in a legality review when the first-instance judgment is sufficiently motivated and does not exhibit specific distortions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are limited to legality review and cannot be used to prefigure a re-evaluation of probative sources or challenge sentencing determinations absent specific distortions of processual emergencies or illogical reasoning in the first-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPROTA GIOVANNI nato a NAPOLI il 14/05/1991 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20636/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Improta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (motivo n. 1, si veda pag. 3 della sentenza impugnata); - afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (motivo n. 2: si veda pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.