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Ordinanza — n. 40357/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds cited exceed statutory limits under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40357/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant exceeded the statutory limits for cassation remedies. The appellant challenged the sentence based on the illogical nature of the reasoning and the excessive severity of the penalty, arguing these were valid grounds for review. The court ruled that under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, only specific limited grounds such as legal qualification errors or penalty illegality are permitted, excluding complaints about the logic of the motivation or the subjective excessiveness of the punishment.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; The public prosecutor and the accused may file a cassation appeal only for reasons pertaining to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure, thereby excluding complaints regarding the illogical nature of the motivation or the excessive severity of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Art. 448 c.p.p. limits excessive penalty complaint illogical motivation challenge public prosecutor appeal grounds motivazione sufficiente motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARAONE MARIAROSA nato a TARANTO il 27/01/1999 avverso la sentenza del 15/05/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20633/2025 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mariarosa Faraone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena, è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, si censura l'illogicità della motivazione e l'eccessività della pena, non illegale, applicata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.