Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to inadmissible grounds regarding evidence re-reading and sentencing. The court rejected arguments not permitted in the finality review stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Gabriele Comisso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Comisso argued that the lower court's judgment on sentencing was arbitrary and that the evidence required a different interpretation, but the court found these grounds impermissible in a finality review. The appeal was rejected because the cited reasons were either outside the scope of the legal review, lacked specific factual errors, or were merely repetitions of arguments already properly dismissed by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The court must reject cassation appeals where the grounds sought to re-interpret evidence without identifying specific procedural distortions, challenge sentencing determinations lacking logical flaws, or repeat arguments already adequately examined by the lower courts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMISSO GABRIELE nato a POLICORO il 19/01/2000 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20608/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Comisso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria dell'Avv. Livia Lauria, difensore di Gabriele Connisso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto:
a) volti a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (motivo n. 1; si vedano pagine 1-3 sentenza impugnata);
b) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (motivo n. 2: si veda pag. 3 della sentenza impugnata); meramente riproduttivi di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (motivo n. 3: si veda pag. 3 sentenza impugnata, che contiene una esaustiva motivazione sulla elevata gravità del fatto) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.