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Ordinanza — n. 40352/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40352/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40352/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBRERA MIMMO nato a NAPOLI il 19/07/1989 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; 20568/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Mimmo Librera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile perché si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione:

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40352/2025 — snpen · Corte di Cassazione: b) al trattamento sanzionatorio sebbene la pena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione remissione della pena rinuncia alla motivazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro della querela penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
a) all'art. 129 cod. proc. pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
288577 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBRERA MIMMO nato a NAPOLI il 19/07/1989 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; 20568/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Mimmo Librera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile perché si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione:

a) all'art. 129 cod. proc. pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01);

b) al trattamento sanzionatorio sebbene la pena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.