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Ordinanza — n. 40350/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it concerns the determination of punitive treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40350/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sandro Iaffaldano inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment regarding his punitive treatment, arguing against the sentence imposed. The court rejected the claim because the appeal pertained solely to the determination of punitive treatment, a matter not subject to review at this stage given the lower court's adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals concerning the determination of punitive treatment are inadmissible before the Court of Cassazione when the lower court's judgment is sufficiently motivated and the defense arguments were adequately examined.

Parole chiave

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determination of punitive treatment inadmissibility of appeal Court of Cassazione criminal procedure code review of sentencing motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
pagina 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pagina 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAFFALDANO SANDRO nato a CANALE il 17/09/1976 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n. 20565/20925 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Sandro Iaffaldano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, con cui si articola un unico motivo di annullamento, è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (cfr. pagina 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.