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Ordinanza — n. 40348/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as groundless repetition of lower court arguments already rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40348/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Nicola Sasanelli inadmissible. The appellant argued for an alternative reading of the appellate court's decision, but the court found these arguments merely reiterated grievances already dismissed at the second instance. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new substantive grounds and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of grievances already raised and rejected in the lower court, or if it proposes an alternative reading of the merits not permitted in this stage.

Parole chiave

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reiterative grounds inadmissible appeal merits reading second instance court costs Cassa delle ammende legittimità motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Sasanelli, ritenuto che l'unico primo motivo di ricorso non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
3-4 della sentenza impugnata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASANELLI NICOLA nato a BARI il 31/05/1975 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Sasanelli, ritenuto che l'unico primo motivo di ricorso non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) ) tra l'altro caratterizzata da manifesta infondatezza, essendo la ricostruzione del giudice di merito fondata su argomentazioni logiche e coerenti, in nulla viziate da difetti censurabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2