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Ordinanza — n. 40347/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive, generic, and conflicting grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40347/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Issa Ndiaye inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that five of the six grounds were either repetitive of previous arguments already rejected in the appellate judgment or entirely generic and unrelated to the specific case. Additionally, the court determined that the sixth ground regarding the right of defense conflicted with established case law because the hearing was a written cartulary proceeding, not a public session where a strike could occur. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the substantive claims.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are repetitive, generic, or manifestly unfounded, and if they raise issues incompatible with the procedural nature of the hearing.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds generic arguments right of defense cartulary hearing procedural costs Cassa delle ammende contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Letto il ricorso di Issa Ndiaye e ritenuto che i primi cinque motivi di ricorso sono ripetitivi e quindi generici perché riproduttivi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE ISSA nato il 31/12/1972 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Issa Ndiaye e ritenuto che i primi cinque motivi di ricorso sono ripetitivi e quindi generici perché riproduttivi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese; in particolare: - sul primo e secondo motivo (in relazione all'accertamento della contraffazione) correttamente a pag. 2 della sentenza è ritenuta superflua l'integrazione probatoria sulla contraffazione dei beni, attesa l'evidenza della difformità; - sul terzo motivo, a pag. 8 del tutto adeguata è la deduzione della consapevolezza della ricettazione dalla mancanza di documentazione a comprova dell'acquisto lecito e dalla assenza di spiegazioni o giustificazioni; - sul quarto motivo, a pagg. 5-6 viene spiegata, con appropriati richiami giurisprudenziali, la irrilevanza della grossolanità del falso ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 474, cod. pen.; - il quinto motivo è totalmente generico, riferendosi ad un caso differente: si lamenta la pena di 5 anni di reclusione, a fronte dei tre mesi irrogati...; ritenuto infine che il sesto motivo, che deduce violazione del diritto di difesa, per mancato rinvio dell'udienza per 'sciopero' del difensore, confligge con la giurisprudenza di legittimità, che esclude l'esercizio< del diritto, in caso di udienza cartolare, come quella svoltasi in appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 no