Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and mere repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Abderrahim El Mhadati inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in applying Article 114 of the Penal Code regarding his contribution to the robbery, but the court found these claims were merely a repetition of arguments already rejected on appeal. Consequently, the court ruled the appeal lacked new grounds and was legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only a repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance or the court of appeal, without presenting new grounds or a new legal argument.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MHADATI ABDERRAHIM nato il 19/01/1968 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lni
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Abderrahim El Mhadati, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione dell'art. 114, cod. pen., stante il non rilevante contributo del ricorrente nella commissione della rapina addebitatagli, non è consentito dalla legge ed è anche manifestamente infondato giacché radicato nella mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con argomentazioni esenti da vizi logici e conformi alla consolidata giurisprudenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove il giudice di merito illustra la non trascurabile rilevanza del contributo del ricorrente tale da escludere l'applicabilità dell'art. 114, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 04 novembre 2025.