Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to cite relevant legal provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Giuseppe Vespaziani's appeal against the Perugia Court of Appeal inadmissible. The court found the two main arguments regarding legal violation and evidence evaluation lacked the necessary specificity and relevance required for a valid review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to clearly identify the specific points of law violated or the specific grounds for the alleged violation, rendering the review impossible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESPAZIANI GIUSEPPE nato a ROMA il 06/06/1955 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; é
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Vespaziani, ritenuto che il primo e il secondo motivo, che deducono rispettivamente il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, nonché il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova a fondamento del giudizio di responsabilità, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso, e sono del resto anche manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 20