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Sentenza — n. 40344/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40344/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40344/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUCCO ANDREA nato a BRINDISI il 19/03/1978 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Andrea Rucco, ritenuto che il primo motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che gli ulteriori motivi, attinenti alle omissioni motivazionali in relazione alla richiesta applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed al beneficio della non menzione non appaiono manifestamente infondati né inammissibili per altre ragioni; considerato, conseguentemente, che va rilevata l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, nonostante le sospensioni per legittimo impedimento e per 'sospensione COVID' per un periodo complessivamente superiore ai 200 giorni, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio'

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 40344/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4 novembre 2025.

Parole chiave

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attenuazione della pena sospensione di pena restituzione del termine scaduto intervenuta prescrizione riduzione della pena prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUCCO ANDREA nato a BRINDISI il 19/03/1978 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andrea Rucco, ritenuto che il primo motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che gli ulteriori motivi, attinenti alle omissioni motivazionali in relazione alla richiesta applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed al beneficio della non menzione non appaiono manifestamente infondati né inammissibili per altre ragioni; considerato, conseguentemente, che va rilevata l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, nonostante le sospensioni per legittimo impedimento e per 'sospensione COVID' per un periodo complessivamente superiore ai 200 giorni, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio'

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4 novembre 2025.