Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to reiterative grievances and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Carlo Mancini inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the appeal's sole ground for review consisted of merely reiterating grievances already raised and dismissed in the appellate court proceedings. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of the witness testimony and the overall merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based solely on reiterative grievances already disattested in the lower court, lacks a specific comparison with the lower court's reasoning, and proposes an alternative reading of the merits not permitted at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI CARLO nato a FASANO il 22/03/1990 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carlo Mancini, ritenuto che l'unico motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove l'attendibilità del testimone Grandinetti ha trovato conferma nella linearità ed esaustività delle sue dichiarazioni, oltre che nella documentazione acquisita), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01)itra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 20252, Il Consitilidre estensore La Presidente