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Ordinanza — n. 40342/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40342/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40342/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO ROSARIO MARIO nato a ACIREALE il 23/09/1969 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mario Rosario Indelicato, ritenuto che l'unico motivo di ricorso sulla qualificazione del fatto addebitato al ricorrente non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove per giustificare il diniego di riqualificazione del fatto di rapina nei termini di cui all'art. 393, cod. pen. il giudice adito rileva la mancanza di una causa lecita giuridicamente azionabile); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40342/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2025.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito reato di pirateria della strada ripudiazione ricorso per cassazione infrazione privilegiata causa illecita
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO ROSARIO MARIO nato a ACIREALE il 23/09/1969 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mario Rosario Indelicato, ritenuto che l'unico motivo di ricorso sulla qualificazione del fatto addebitato al ricorrente non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove per giustificare il diniego di riqualificazione del fatto di rapina nei termini di cui all'art. 393, cod. pen. il giudice adito rileva la mancanza di una causa lecita giuridicamente azionabile); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2025.