Cassation appeal dismissed as manifestly unfounded due to reiterated grievances already rejected in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sobhi Issa Ismail Mostafa Ibrahim inadmissible and ordered the payment of court costs. The appellant argued that the lower court's decision was flawed, but the court found the sole ground of appeal to be merely reiterative of grievances already dismissed in the second instance. Consequently, the appeal was rejected because it lacked new arguments and relied solely on previously rejected complaints.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.p.; Art. 366-ter c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or merely reiterative of grievances already rejected in the second instance without new arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOBHI ISSA ISMAIL MOSTAFA IBRAHIM nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; /
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mostafa Ibrahim Sobhi Issa Ismail, ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato e non consentito perché articolato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata sull'intrinseca illiceità della causa del contratto tale da rendere impossibile la riqualificazione del fatto estorsivo nei termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2025