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Ordinanza — n. 40337/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reiterative grievances already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40337/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandra Pizzone inadmissible because its sole ground was a mere repetition of grievances already raised and dismissed in the Court of Appeal. The lower court had correctly identified the lack of factual basis for the defendant's claim of cohabitation in the occupied building, rendering the new argument unsupported. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds that are merely reiterative of those already raised and disallowed in the second instance judgment.

Parole chiave

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reiterative grounds inadmissible appeal second instance procedural dismissal Cassation appeal statuto di dimora permesso di abitabilità censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessandra Pizzone, ritenuto che l'unico motivo di ricorso non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZONE ALESSANDRA nato a FROSINONE il 11/01/2001 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessandra Pizzone, ritenuto che l'unico motivo di ricorso non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese (si veda, in particolare, a pag. 2 della sentenza impugnata, ove il giudice correttamente si allinea alla giurisprudenza in tema di invasione di edifici rilevando, altresì, la mancanza ,e11 del presupposto in fatto dell'argomentazione difensiva addotta, non essendovi prova, come rilevato dalla Corte d'appello, della convivenza nell'abitazione usurpata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 20