Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40336/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to reiterated grievances and failure to raise second ground in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40336/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was rejected because it merely reiterated grievances already argued and dismissed in the appellate court without new logical arguments. The second ground was inadmissible because it was not previously raised as an appeal argument, violating procedural requirements. Consequently, the appeal failed on both substantive and procedural grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; The court must reject an appeal if it contains only reiterated grievances from the appellate stage or grounds not previously raised as an appeal argument.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterated grievances procedural default appellate review procedural requirements motivi di cassazione reiterazione di reati penali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., e dalla prossimità al minimo edittale); ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso non è consentito in questa sede perché non previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 133 cod. pen.
2-3 della sentenza ove il diniego dell'attenuante è giustificato in relazione al danno cagionato, mentre la congruità della pena è giustificata alla luce dei requisiti dell'art. 133, cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., e dalla prossimità al minimo edittale); ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso non è consentito in questa sede perché non previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Letto il ricorso di Umberto ritenuto che il primo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLILLI UMBERTO nato a ROMA il 10/04/1963 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Umberto ritenuto che il primo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in quella sede puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza ove il diniego dell'attenuante è giustificato in relazione al danno cagionato, mentre la congruità della pena è giustificata alla luce dei requisiti dell'art. 133, cod. pen., e dalla prossimità al minimo edittale); ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso non è consentito in questa sede perché non previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2025/ Il Consi lier estensore La Presidente