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Ordinanza — n. 40334/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to reiterative grounds and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40334/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Michele Leonetti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Leonetti challenged the lower court's denial of generic mitigating circumstances and his conviction for theft, arguing against the severity of the sentence. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already dismissed in the appellate judgment, noting the defendant's lack of collaboration and the high value of the stolen vehicle.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present new grounds; mere repetition of arguments already rejected by the court of first instance renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds generic mitigating circumstances theft conviction court costs abbandono del procedimento per infrazione stradale imposta sui veicoli a motore confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONETTI MICHELE nato a ANDRIA il 20/04/1990 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Michele Leonetti, ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito che ha adeguatamente motivato a pagina 4 della sentenza impugnata ove si rileva che il ricorrente veniva trovato alla guida della macchina rubata e che tale circostanza, unitamente alla mancata articolazione di giustificazioni sulla provenienza dei beni, costituiva prova del dolo di fattispecie; ritenuto che il secondo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è anch'esso reiterativo e anche manifestamente infondato, giacché la Corte di merito si è pronunciata con argomenti esenti da vizi logici e, anzi, in applicazione del consolidato principio per il quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice prenda in considerazione gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, ra i (u'alOviene fatto richiamo alla mancanza, da parte del ricorrente, di un comportamento processualmente collaborativo, e al valore economico dell'autovettura oggetto di ricettazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novem