Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40333/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive and generic grounds regarding evidence distortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40333/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Domenico Iaculli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the appellant's claim that the lower court's reasoning was flawed or based on a misreading of evidence, deeming the arguments merely repetitive of those contesting his responsibility. Furthermore, the court found the appeal generic in its challenge to evidence distortion, noting that such claims were never formally raised by the defense during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are totally repetitive of those contesting responsibility or if they generically allege evidence distortion without specific factual basis, violating the limits of the devolutum.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds evidence distortion devolutum limits generic allegations recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
doppia conforme è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) in assenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello all'evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
281665-01); rilevato che il vizio di travisamento della prova, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza di appello, non è stato mai proposto dalla difesa con i suoi motivi, come emerge dal riepilogo degli stessi in alcun modo contestato dalla difesa (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.
Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci
2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro
14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella
15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACULLI DOMENICO nato a CERIGNOLA il 15/10/1974 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iaculli Domenico; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto con il quale è stato dedotto vizio della motivazione perché carente e basata su di un travisamento della prova è non consentito in quanto totalmente reiterativo dei motivi di ricorso volti a contestare l'affermazione di responsabilità per il ricorrente (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello all'evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01) (si veda in tal senso pag. 9 e seguenti dove è stato valorizzato il ruolo del ricorrente, anche in considerazione della intervenuta assoluzione del Sipario, sulla base di una serie di elementi univoci e comportamenti fattuali non contestati nella loro materiale esistenza dal ricorrente, analizzando in modo specifico le censure della difesa e la portata della versione alternativa fornita); che il motivo si caratterizza altresì, per genericità nel richiamare un travisamento della prova, atteso che questa Corte ha ripetutamente affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in caso di c.d. doppia conforme è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene ad essere sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01); rilevato che il vizio di travisamento della prova, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza di appello, non è stato mai proposto dalla difesa con i suoi motivi, come emerge dal riepilogo degli stessi in alcun modo contestato dalla difesa (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01;

Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.nn.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

itt 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de