Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive and generic grounds regarding evidence distortion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Domenico Iaculli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the appellant's claim that the lower court's reasoning was flawed or based on a misreading of evidence, deeming the arguments merely repetitive of those contesting his responsibility. Furthermore, the court found the appeal generic in its challenge to evidence distortion, noting that such claims were never formally raised by the defense during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are totally repetitive of those contesting responsibility or if they generically allege evidence distortion without specific factual basis, violating the limits of the devolutum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACULLI DOMENICO nato a CERIGNOLA il 15/10/1974 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Iaculli Domenico; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto con il quale è stato dedotto vizio della motivazione perché carente e basata su di un travisamento della prova è non consentito in quanto totalmente reiterativo dei motivi di ricorso volti a contestare l'affermazione di responsabilità per il ricorrente (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello all'evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01) (si veda in tal senso pag. 9 e seguenti dove è stato valorizzato il ruolo del ricorrente, anche in considerazione della intervenuta assoluzione del Sipario, sulla base di una serie di elementi univoci e comportamenti fattuali non contestati nella loro materiale esistenza dal ricorrente, analizzando in modo specifico le censure della difesa e la portata della versione alternativa fornita); che il motivo si caratterizza altresì, per genericità nel richiamare un travisamento della prova, atteso che questa Corte ha ripetutamente affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in caso di c.d. doppia conforme è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene ad essere sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01); rilevato che il vizio di travisamento della prova, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza di appello, non è stato mai proposto dalla difesa con i suoi motivi, come emerge dal riepilogo degli stessi in alcun modo contestato dalla difesa (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01;
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.nn.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
itt 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de