Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40332/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the alleged violation of the correlation principle is manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40332/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Lo Coco Giuseppe inadmissible due to a manifest lack of legal basis. The appellant argued for a violation of the correlation principle between the charge and the conviction, but the lower court found no real prejudice to the defense rights. The court ruled that since the defendant could defend himself regarding the contested conduct, the alleged transformation of the factual hypothesis was not radical enough to constitute a violation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 521 cod. pen.; The principle of correlation between the charge and the conviction is not violated when the defendant has the opportunity to defend himself regarding the contested conduct, as a mere change in the factual hypothesis does not constitute a radical transformation of the concrete facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
correlation principle manifest lack of basis criminal appeal inadmissibility defense rights factual hypothesis transformation segno che può indurre in errore segno di dominio pubblico pubblicità dei prezzi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 521 cod. pen.
Letto il ricorso di Lo Coco Giuseppe; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al principio di correlazione tra il capo di imputazione e la sentenza di cui all'art. 521 cod.
art. 521 cod. pen
Letto il ricorso di Lo Coco Giuseppe; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al principio di correlazione tra il capo di imputazione e la sentenza di cui all'art. 521 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO COCO GIUSEPPE nato a GENOVA il 05/03/1974 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lo Coco Giuseppe; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al principio di correlazione tra il capo di imputazione e la sentenza di cui all'art. 521 cod. pen., è manifestamente info "dato poiché, come congruamente sottolineato dalla Corte di merito a pagina 4 della sentenza impugnata, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dì legittimità richiamato (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04), per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa + pertanto la violazione del predetto principio è del tutto insussistente quando, come nella specie, l'imputato, attraverso riter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine alla condotta contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 novembre 2025 La Cons. est. La