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Ordinanza — n. 40330/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper formulation of the ground of attack.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40330/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Barbara De Caro inadmissible because the sole ground of attack was not formulated in legally permitted terms. The court found the argument improperly focused on factual re-evaluation rather than legal grounds, noting that the appellant merely repeated issues already dismissed by the Court of Appeal. Consequently, the court upheld the lower court's finding of guilt and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal must be formulated in terms permitted by law; grounds focusing on factual re-evaluation without legal basis or repeating previously dismissed arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal improper formulation factual re-evaluation cassation procedure procedural costs inchiesta per falsità atti verosimiglianza dei motivi d'asilo censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CARO BARBARA nato a PALERMO il 09/12/1982 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Barbara De Caro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione in tutte le sue forme, relativamente all'affermazione di responsabilità per i reati ascritti, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni, perché proposto in fatto, con argomentazioni volte a prefigurare una diversa valutazione di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, avulsa dal perimetro cognitivo e valutativo del sindacato di questa Corte ed atteso che la ricorrente ha riprodotto profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi ritenere privi di specificità e solamente apparenti (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che, infatti, deve ravvisarsi come i giudici di appello, con motivazione esente da vizi, hanno evidenziato corrette ragioni di fatto e di diritto (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01) per cui, nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi costitutivi dei delitti oggetto di imputazione (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, sulla incontestata disponibilità dell'assegno oggetto di falsificazione da parte dell'imputata, tenuto conto della falsità della firma, donata da precedente assegno e della inattendibile e inverosimile giustificazione in ordine alla provenienza dell'assegno stesso e della disponibilità dello stesso in capo alla ricorrente, pervenuta, tra l'altro, a processo avanzato, dopo l'intervenuta morte del soggetto da lei coinvolto in tale spiegazione quale prova della piena consapevolezza della provenienza illecita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novem