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Ordinanza — n. 40329/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to reiterative complaints and proper sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40329/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Entoni Cesarulo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's arguments regarding liability and the substitution of the penalty were rejected as merely reiterative of grievances already dismissed in the appellate court. The court upheld the lower court's decision because the judge correctly applied criteria for sentencing, noting the inappropriateness of public utility work given the defendant's reoffending and intimidating family group dynamics.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on mere repetition of grievances already rejected in the appellate judgment are inadmissible, and sentencing decisions properly motivated regarding the suitability of alternative penalties stand firm.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative complaints substitution of penalty extortion liability court costs award attitudine all'integrazione misura sostitutiva della detenzione occupazione sostitutiva esigibile

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARULO ENTONI nato a AGROPOLI il 28/09/1999 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Entoni Cesarulo, ritenuto che il primo motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente è manifestamente infondato e altresì non consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata sulla sussistenza della minaccia e dell'ingiusto profitto come elementi costitutivi del delitto di estorsione addebitato al ricorrente); ritenuto che lo stesso vizio affligge anche il secondo motivo, giacché nel disporre il diniego di applicazione della pena sostitutiva giudice ha adeguatamente motivato facendo corretto impiego dei criteri per valutarne l'opportunità (si veda pag. 10 della sentenza impugnata, ove vengono specificate le ragioni per ritenere il lavoro di pubblica utilità inconciliabile con le esigenze di rieducazione, stante la reiterazione delle condotte, le loro modalità, caratterizzate dalla forza intimidatoria del gruppo familiare, nonché il profilo personologico del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 nove