Italian appeal dismissed for generic grounds lacking specific argumentation against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Borrello inadmissible due to its lack of specific argumentation. The court found the grounds were merely a repetition of the complaint submitted to the Court of Appeal of Genoa without providing new critical analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it lacks the required specificity and constitutes a mere repetition of the complaint previously presented to the lower court, failing to perform the function of a critical argument against the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLO GIUSEPPE nato a AOSTA il 13/02/1973 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Borrello; Ritenuto che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione del cahier de doléances presentato alla Corte d'appello; in tale ipotesi il motivo è ripetitivo, aspecifico e, in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01) che, nel caso concreto, aveva già argomentato la inattendibilità della tesi difensiva dell'inadempimento contrattuale (cfr. pg . 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre