Italian appeal appeal dismissed for genericity and lack of specific argumentation under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vera Nikolovsky inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal grounds were too generic, merely repeating the complaint submitted to the lower court without specific argumentation. Consequently, the appeal failed to meet the statutory requirements for a substantive critique of the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack specificity, constituting a mere repetition of the complaint submitted to the court of appeal rather than a substantive argumentative critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLOVSKY VERA nato il 12/11/2002 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; J/I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vera Nikolovsky; Ritenuto che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione del cahier de doléances presentato alla Corte d'appello; in tale ipotesi il motivo è ripetitivo, aspecifico e, in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01) che, nel caso concreto, aveva già argomentato la inattendibilità della tesi difensiva del contatto occasionale, in relazione alle impronte digitali dell'imputata nell'abitazione oggetto di razzia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2