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Ordinanza — n. 40320/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40320/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40320/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIASCHE' FRANCO (CUI 03FQ4WQ) nato a COPERTINO il 21/10/1985 FIASCHE' MARIA (CUI 064KVU4) nato a AVOLA il 31/01/1988 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

Regesto Legislator

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art. 162 ter cod. pen; Ordinanza — n. 40320/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIASCHE' FRANCO (CUI 03FQ4WQ) nato a COPERTINO il 21/10/1985 FIASCHE' MARIA (CUI 064KVU4) nato a AVOLA il 31/01/1988 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

Parole chiave

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nomina del difensore d'ufficio difesa d'ufficio difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni di persecuzione contraddittorie competenza funzionale difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 162 ter cod. pen
4 e 5 ove la Corte ha altresì motivatamente escluso l'operatività dell'art. 162 ter cod. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIASCHE' FRANCO (CUI 03FQ4WQ) nato a COPERTINO il 21/10/1985 FIASCHE' MARIA (CUI 064KVU4) nato a AVOLA il 31/01/1988 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell'interesse di Fiaschè Franco e Fiaschè Maria; letta la memoria del 06/10/2025 con la quale la difesa ha criticato la assegnazione alla settima sezione penale; considerato che il primo motivo dei ricorsi, con i quali si deducono la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, la mancata assunzione di una prova decisiva e il difetto di motivazione in ordine all'omessa audizione della p.o. ai finì della valutazione della sussistenza dell'aggravante di aver commesso il fatto approfittando nella minorata difesa della vittima, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorso si limita a contraddire in modo generico ed in assenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 ove la Corte ha evidenziato come le circostanze e modalità del fatto abbiano rivelato una condizione di vulnerabilità della p.o. legata alla propria età) (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01); osservato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla ritenuta presenza dell'aggravante e alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per l'intervenuto risarcimento del danno, è altresì reiterativo di doglianze già respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 ove la Corte ha altresì motivatamente escluso l'operatività dell'art. 162 ter cod. pen.. ha richiamato la procedibilità di ufficio attesa la piena ricorrenza della aggravante della minorata difesa e la mancanza di un effettivo risarcimento del danno) e che i ricorrenti non si confrontano in alcun modo con la motivazione così ricadendo nel vizio di genericità ed aspecificità del motivo proposto; nulla aggiungendo alle argomentazioni proposte con il ricorso principale la memoria integrativa sopra citata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis