Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40319/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40319/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40319/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO GIULIO nato a TORINO il 20/01/1965 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; a Letto il ricorso di Ferro Giulio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sulle prove del concorso dell'imputato nel reato contestato anche considerata la prova inequivoca rappresentata dalla ripresa della telecamera di video sorveglianza e dal riconoscimento operato dai militari operanti) in mancanza di confronto con la motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40319/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) ed al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01) ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati contro le pubbliche comunicazioni multa per divieto di sosta perturbamento di pubblici servizi multe non pagate infrazione alle norme della circolazione tassa di controllo di parcheggio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO GIULIO nato a TORINO il 20/01/1965 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; a

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ferro Giulio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sulle prove del concorso dell'imputato nel reato contestato anche considerata la prova inequivoca rappresentata dalla ripresa della telecamera di video sorveglianza e dal riconoscimento operato dai militari operanti) in mancanza di confronto con la motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) ed al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01) ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso, in data 4 novembre 2025 La Cons. est.