Ordinanza — n. 40319/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO GIULIO nato a TORINO il 20/01/1965 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; a Letto il ricorso di Ferro Giulio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sulle prove del concorso dell'imputato nel reato contestato anche considerata la prova inequivoca rappresentata dalla ripresa della telecamera di video sorveglianza e dal riconoscimento operato dai militari operanti) in mancanza di confronto con la motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40319/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) ed al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01) ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO GIULIO nato a TORINO il 20/01/1965 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; a
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ferro Giulio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sulle prove del concorso dell'imputato nel reato contestato anche considerata la prova inequivoca rappresentata dalla ripresa della telecamera di video sorveglianza e dal riconoscimento operato dai militari operanti) in mancanza di confronto con la motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) ed al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01) ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso, in data 4 novembre 2025 La Cons. est.