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Ordinanza — n. 40318/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40318/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40318/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO ANTONIO nato a BRA il 21/07/1979 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Piccolo Antonio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fattoEntlreato di rapina impropria, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha riqualificato il fatto nel delitto di rapina impropria contestato con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sulle emergenze probatorie alla luce delle quali la condotta dell'imputato nei confronti dell'addetto alla sicurezza risultava connotata da una inequivocabile carica intimidatoria e dalla finalità di assicurarsi la fuga) sicché la censura proposta si caratterizza per la proposta lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40318/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4 sulle emergenze probatorie alla luce delle quali la condotta dell'imputato nei confronti dell'addetto alla sicurezza risultava connotata da una inequivocabile carica intimidatoria e dalla finalità di assicurarsi la fuga) sicché la censura proposta si caratterizza per la proposta lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contratto di compravendita di veicoli confisca del veicolo a motore uso di veicolo a motore stato difettoso del veicolo vendita a titolo di autotutela lettera di vettura
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO ANTONIO nato a BRA il 21/07/1979 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Piccolo Antonio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fattoEntlreato di rapina impropria, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha riqualificato il fatto nel delitto di rapina impropria contestato con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sulle emergenze probatorie alla luce delle quali la condotta dell'imputato nei confronti dell'addetto alla sicurezza risultava connotata da una inequivocabile carica intimidatoria e dalla finalità di assicurarsi la fuga) sicché la censura proposta si caratterizza per la proposta lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in data 4 novembre 2025 La Cons. est. La