Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Piccolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding his liability for the crime under Article 493-ter of the Penal Code was flawed and that generic mitigating circumstances were improperly denied. The court rejected these claims as manifestly unfounded, lacking specificity, and merely reproducing arguments already examined and dismissed by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 493-ter cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible if it lacks specificity by attempting to re-litigate the merits of facts already decided, or if it repeats arguments previously rejected by the court of first instance without providing a new, concrete legal argument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO ANTONIO nato a TORINO il 24/06/1989 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Piccolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., oltre che manifestamente infondato, è privo di specificità, in quanto, con doglianze in fatto tese a prospettare una diversa lettura del merito (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01), e, dunque, estranee al sindacato di questa Corte, esso risulta riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), con una congrua e lineare motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità e con cui le argomentazioni esposte nel ricorso omettono un puntuale confronto (si veda pag. 9 della impugnata sentenza, ove si è evidenziato che, nel caso di specie, è pienamente integrato il reato ascritto all'odierno ricorrente, non potendosi neppure configurare in suo favore la scriminante del consenso dell'avente diritto, non avendo né agito come mera longa manus del titolare della carta di credito, né compiuto acquisti nell'esclusivo interesse di quest'ultimo); considerato che parimenti manifestamente infondata risulta la censura, prospettata col medesimo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, poiché - considerato che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - deve rilevarsi come i giudici di appello abbiano posto a base del diniego una congrua motivazione (si veda pag. 10 della sentenza impugnata), individuando, quali ragioni ostative alla concessione delle diminuenti in parola il negativo comportamento processuale dell'imputato, il non avere quest'ultimo provveduto a risarcire il danno alla persona offesa, nemmeno in forma simbolica, nonché l'assenza di indici di resipiscenza da parte del predetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
t, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno