Cassation appeal dismissed for being inadmissible due to generic and indeterminate legal grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giorgio Damiano Micele's appeal inadmissible because the sole ground cited was too generic and lacked the required specificity. The appellant challenged the lower court's failure to acquit him under Article 129 of the Penal Code but failed to pinpoint specific legal or factual errors. Consequently, the court ruled that the appeal could not serve its critical function without detailed arguments, leading to dismissal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, c.p.p.; Art. 591, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the legal and factual reasons for dissent as required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICELE GIORGIO DAMIANO nato a TORINO il 19/11/1997 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giorgio Damiano Micele; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. pen., per non avere i giudici di merito pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti dell'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo generico per indeterminatezza, perchè privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte della congrua e logica motivazione posta a base del provvedimento impugnato, l'odierno ricorrente non ha indicato con puntualità e concreta specificità gli elementi che sorreggono la censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in proposito va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena dì inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. perì.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 Novembr