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Ordinanza — n. 40312/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of new arguments, citing prior rulings on evidence sufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40312/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by David Musumeci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a lack of reasoning regarding the evidence of criminal responsibility for beekeeping-related charges, was deemed merely repetitive of previously discussed and rejected arguments. The court ruled that introducing an alternative reading of the merits was not permitted at this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is the reproduction of arguments already discussed and rejected by the court of second instance, without presenting new elements or a different legal interpretation of the facts.

Parole chiave

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lack of new arguments repetitive appeal grounds inadmissible appeal procedural exhaustion criminal responsibility evidence abuso di un impianto per l'elaborazione di dati falsificazione dei pesi e delle misure reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 707 cod. pen
Letto il ricorso di Musunneci David; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI DAVID nato a CATANIA il 01/06/1987 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Musunneci David; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sull'assenza di prova o documentazione dell'utilizzo degli strumenti rinvenuti per l'attività di apicoltura nonché sulle circostanze del caso di specie tali da escludere la serietà e attualità della giustificazione offerta dal prevenuto) al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede(Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 novembre 2025 La Cons. est.