Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40310/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and abstract, ordering costs against the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40310/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giampiero Papavero inadmissible due to its generic nature. The appellant's arguments were deemed abstract and detached from the specific facts of the case, failing to meet the threshold for admissibility. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed costs on the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must be specific and grounded in concrete facts; generic or abstract arguments detached from the case are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal abstract arguments inadmissibility Corte di Cassazione specificity requirement ripetibili dell'avvocato ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAVERO GIAMPIERO nato a CARINI il 18/08/1990 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giappiero Papavero; Ritenuta la genericità del motivo di ricorso, che si esaurisce in poche frasi astratte ed avulse dal caso concreto, che per tale ragione sarebbero utilizzabili per i . ogni sorta di ricorso e che sono, pertanto,i quinte(ssenziairfientél aspecifiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025.