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Ordinanza — n. 40308/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding reclassification of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40308/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of violation of law was not formulated in legally permitted terms. The appellant argued for the reclassification of robbery and burglary into attempted and attenuated receipt, but the court found these claims merely repetitive of arguments already examined and rejected in the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed as lacking specificity, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal must be formulated in terms permitted by law; grounds that are merely repetitive of previous proceedings or prefigure an alternative assessment of facts without specific novelty are deemed inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reclassification crimes lack specific grounds repetitive arguments court costs fine ricettazione prove acquisite illegalmente furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSSAGLI GIULIA nato a EMPOLI il 22/07/1989 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giulia Bussagli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa riqualificazione dei reati di rapina e furto in abitazione, rispettivamente, in quelli di ricettazione attenuata e tentata ricettazione attenuata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché esso risulta riproduttivo di profili di censura già proposti in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità e meramente apparenti, limitandosi a prefigurare una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle risultanze processuali, al fine di introdurre una lettura del merito alternativa, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), che, nel caso di specie, deve ravvisarsi come i giudici di appello abbiano posto a base del loro convincimento una congrua e logica motivazione, indicando i diversi elementi di fatto (confessioni dei correi, dichiarazioni dei testimoni oculari, immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e contenuto delle intercettazioni riguardanti l'imputata), la cui valorizzazione ha condotto a ritenere con certezza come l'imputata non si fosse limitata all'asserita ricettazione dei beni, avendo partecipato moralmente e materialmente ai reati lei ascritti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna der ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novem