Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating appeal arguments and seeking new sentencing evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground concerned a sanction treatment already fully addressed in the appellate judgment. The appellant argued for a new assessment of the penalty's appropriateness, but the Court held that such re-evaluation is prohibited in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: The cassation appeal is inadmissible if it reiterates grounds already disallowed in the appellate judgment or seeks a new evaluation of sentencing appropriateness, which falls outside the scope of the final review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTO ERMES (CUI: OOTZ2MS) nato a PORTOGRUARO il 10/06/1964 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ermes Rossetto, ritenuto che l'unico motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi adeguatamente disattese, ed è inoltre manifestamente infondato perché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); che nella specie l'onere argomentativo del giudice, con riferimento al diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti , (si veda, in particolare alle pagine 8-9 della sentenza impugnata, ove si aspone.7 che l'attenuante comune della lieve entità del danno deve ritenersi assorbita nell'art. 648, quarto comma, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 nove