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Ordinanza — n. 40304/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating appeal arguments and seeking new sentencing evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40304/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground concerned a sanction treatment already fully addressed in the appellate judgment. The appellant argued for a new assessment of the penalty's appropriateness, but the Court held that such re-evaluation is prohibited in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: The cassation appeal is inadmissible if it reiterates grounds already disallowed in the appellate judgment or seeks a new evaluation of sentencing appropriateness, which falls outside the scope of the final review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative grounds of appeal new sentencing evaluation prohibited appellate judgment finality sanction treatment review reiterazione di reati penali sanzione sostitutiva errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62, n. 4 c.p.
2021, Cipollini, non mass.); che nella specie l'onere argomentativo del giudice, con riferimento al diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 62, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTO ERMES (CUI: OOTZ2MS) nato a PORTOGRUARO il 10/06/1964 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ermes Rossetto, ritenuto che l'unico motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi adeguatamente disattese, ed è inoltre manifestamente infondato perché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); che nella specie l'onere argomentativo del giudice, con riferimento al diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti , (si veda, in particolare alle pagine 8-9 della sentenza impugnata, ove si aspone.7 che l'attenuante comune della lieve entità del danno deve ritenersi assorbita nell'art. 648, quarto comma, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 nove