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Ordinanza — n. 40303/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic mitigating circumstances as non-reiterative and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40303/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Giardina and Albanito inadmissible due to their total reiterativity and lack of substantive comparison with the lower court's reasoning. The appellants argued for the application of generic mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly addressed the absence of positive elements and their prior criminal records. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appeals failed to provide new arguments and thus violated procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; In appeals regarding generic mitigating circumstances, a complaint is inadmissible if it merely reiterates the lower court's reasoning without providing a new argumentative comparison, as the factual judgment on such circumstances is non-appealable in terms of legality.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances reiterative appeal grounds non-appealable factual judgment procedural inadmissibility Italian criminal procedure circostanze attenuanti motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
«In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
«In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D.
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
275440 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIARDINA ANTONIO nato a TORTONA il 13/06/1969 ALBANITO MARIA nato a SAN CATALDO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Antonio Giardina e Maria Albanito, (proposti)con due distinti atti dai rispettivi difensori di fiducia; ritenuto che l'unico motivo di entrambi i ricorsi (con contenuto del tutto sovrapponibile), con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta non consentito in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che manifestamente infondato; che preliminarmente deve affermarsi che:

«In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); che, nella specie, i giudici di appello, a fronte della generica doglianza prospettata coi motivi di gravame, hanno ampiamente e correttamente assolto l'onere argomentativo sul punto, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01), anche opportunamente richiamati nella sentenza impugnata (si vedano sul punto le pagg. 5 e 6, ove si è sottolineata l'assenza di elementi positivamente valorizzabili ai fini della concessione delle diminuenti in parola, tenuto conto in particolare, dei diversi precedenti penali a carico degli odierni ricorrenti e del negativo comportamento processuale degli stessi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4