Italian Court dismisses appeals for generic mitigating circumstances as non-reiterative and unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Giardina and Albanito inadmissible due to their total reiterativity and lack of substantive comparison with the lower court's reasoning. The appellants argued for the application of generic mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly addressed the absence of positive elements and their prior criminal records. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appeals failed to provide new arguments and thus violated procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; In appeals regarding generic mitigating circumstances, a complaint is inadmissible if it merely reiterates the lower court's reasoning without providing a new argumentative comparison, as the factual judgment on such circumstances is non-appealable in terms of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIARDINA ANTONIO nato a TORTONA il 13/06/1969 ALBANITO MARIA nato a SAN CATALDO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Antonio Giardina e Maria Albanito, (proposti)con due distinti atti dai rispettivi difensori di fiducia; ritenuto che l'unico motivo di entrambi i ricorsi (con contenuto del tutto sovrapponibile), con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta non consentito in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che manifestamente infondato; che preliminarmente deve affermarsi che:
«In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); che, nella specie, i giudici di appello, a fronte della generica doglianza prospettata coi motivi di gravame, hanno ampiamente e correttamente assolto l'onere argomentativo sul punto, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01), anche opportunamente richiamati nella sentenza impugnata (si vedano sul punto le pagg. 5 e 6, ove si è sottolineata l'assenza di elementi positivamente valorizzabili ai fini della concessione delle diminuenti in parola, tenuto conto in particolare, dei diversi precedenti penali a carico degli odierni ricorrenti e del negativo comportamento processuale degli stessi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4