Italian Court dismisses appeal for genericity under Art. 581 c.p.p. due to lack of specific argumentation against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Amine Ammouri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the application of Article 131 bis of the Penal Code, but the court found the sole ground of appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a mere statement of principles without a substantive critique of the lower court's reasoning regarding the violence and injuries sustained.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking the specificity required by law, and constitutes only a mere enumeration of principles without a reasoned critique of the contested judgment's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMOURI AMINE nato il 10/12/1993 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Amine Ammouri; Ritenuto che l'unico motivo, sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) cod. proc. pen., costituendo mera enunciazione di principi, senza confronto con la motivazione della sentenza (incentrata, in parte qua, sulla pluralità delle persone offese aggredite e sulla non irrilevante gravità delle lesioni causate dall'azione violenta) e quindi soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Samnnarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025