Criminal appeal dismissed because minor circumstance is not a separate crime and does not reset prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by HELD RAILO inadmissible regarding the claim of prescription. The appellant argued that the minor nature of the offense and the balance of mitigating factors against recidivism should have reset the prescription period. The court rejected this, ruling that 'particular minor circumstances' are merely aggravating or mitigating factors, not independent crimes, and thus cannot alter the statutory prescription limits even when recidivism is present.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 157, cod. pen.: The circumstance of particular minor offense is not an independent crime but a mitigating factor; therefore, it cannot be considered to reset the prescription period, and the presence of recidivism remains effective for increasing the prescription term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HELD RAILO nato a DOLO il 25/10/1989 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Railo Held; Ritenuto che l'unico motivo, relativo alla intervenuta prescrizione del reato, è errato in relazione ad entrambi i profili evocati, in quanto: - la circostanza del fatto di particolare tenuità (art. 648, quarto comma, cod. pen.), non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani Nour Eddine, Rv. 284186 - 01); - la prevalenza della attenuante sulla recidiva (comunque riconosciuta e non esclusa) non elide l'efficacia della recidiva ai fini degli aumenti del termine prescrizionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.