Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding legal qualification and motivation of fraud charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grievances were not specific enough to meet the requirements of this judicial level. The appellant argued for a different legal qualification of the facts and claimed the lower court failed to properly address the fraud charge, but these points were already fully examined and decided upon in the appellate judgment. Consequently, the court held that the appeal merely reproduced facts and arguments previously litigated without introducing new specific legal criticisms, leading to its dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 641 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and distinct from those already decided at the appellate level; grievances that merely propose a different evaluation of established facts or reiterate arguments previously examined are considered non-specific and inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIA ANTONELLO nato a PRAIA A MARE il 13/06/1971 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonello Marsiglia; ritenuto che i due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art.640 cod. pen. anziché in quello di cui all'art. 641 cod. pen. (il primo) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa (il secondo), risultano entrambi, oltre che manifestamente infondati, non formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché riproduttivi di doglianze in fatto già dedotte in appello e già esaminate dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, nonché limitati a proporre una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, estranei al sindacato di legittimità; che in particolare il primo motivo in ordine alla diversa qualificazione giuridica della condotta non risulta introdotto quale motivo di critica alla sentenza di primo grado, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, come emerge dal riepilogo dei motivi di appello contenuto in sentenza, in alcun modo contestato dal ricorrente; che deve ritenersi privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione che lamenti omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame, senza contestare specificamente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, che non abbia dato conto della formulazione del motivo asseritamente rimasto non valutato (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01;
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, mm.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.). che, comunque, la censura inerente alla riqualificazione del reato come insolvenza fraudolenta deve ritenersi superata dalle logiche, corrette ed argomentate considerazioni con cui i giudici di appello„ facendo esatta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte (cfr.
Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410 - 01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259427 - 01), hanno indicato le ragioni per cui debbano ritenersi pienamente integrati gli elementi costitutivi di una condotta truffaldina da parte dell'imputato (si vedano le pagg. 2 e 3, ove si è evidenziato come, nel caso di specie, i pagamenti effettuati mediante assegni privi di copertura siano stati realizzati nel contesto di una condotta maliziosa, tesa ad ingenerare un ingannevole affidamento dì buona fede nell'alienante); t- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il g