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Ordinanza — n. 40298/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming violation of law regarding non-custodial sentence conditions as factual matters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40298/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued a violation of law concerning the application of non-custodial sanctions under specific articles. The court ruled that determining whether conditions for alternative sentences exist is a factual assessment, not a legal question reviewable on appeal, provided the lower court's reasoning was not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 53-58 della I. n. 689 del 1981; Art. 20-bis cod. pen.: The assessment of conditions for applying non-custodial sanctions constitutes a factual determination, which is not subject to review on appeal unless the reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

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non-custodial sentence conditions factual assessment review appeal inadmissibility rehabilitative potential prognosis criminal liability standards assistenza riabilitativa attenuazione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 53-58 della I. n. 689 del 1981 come riformulati dal d.lgs. n. 150 del 2022
Art. 20-bis cod. pen.
150 del 2022 e all'art. 20 -bis cod.
Art. 133 cod. pen.
276716); che, nella specie, i giudici del merito, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod.
art. 20 -bis cod. pen
150 del 2022 e all'art. 20 -bis cod.
art. 133 cod. pen
276716); che, nella specie, i giudici del merito, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/04/1980 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; itri3

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Esposito; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 53-58 della I. n. 689 del 1981 come riformulati dal d.lgs. n. 150 del 2022 e all'art. 20 -bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr.

Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della richiesta, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla Tefficacia rieducativa delle misure sostitutive per l'odierno ricorrente ed evidenziando gli aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato come l'imputato, gravato da plurime precedenti condanne non ha dimostrato di aver rimeditato il disvalore sociale delle condotte criminose realizzate né un'attenuazione della propria pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2